LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - Chi può usufruirne
Chi può usufruirne
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di
intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
le associazioni tra professionisti
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Dal 2018, inoltre, le detrazioni per tutte le tipologie di interventi di efficienza energetica possono essere usufruite anche:
dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti e già operanti alla data
del 31 dicembre 2013 nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
Le detrazioni spettano per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Per il 2017, invece, gli Istituti autonomi per le case popolari potevano usufruire solo delle maggiori detrazioni del 70 e 75%.
ATTENZIONE
I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale
(risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 340/2008).
Per esempio, non possono usufruire dell’agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili “merce” (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 303/2008).
Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche:
i titolari di un diritto reale sull’immobile
i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
gli inquilini
coloro che hanno l’immobile in comodato.
Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:
il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado)
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016).
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