LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER IL RISPARMIO ENERGETICO - Come fare i pagamenti
Come fare i pagamenti
Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che:
i contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”)
i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.
L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti esercenti attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non è rilevante per la determinazione di tale tipologia di reddito.
Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.
Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:
la causale del versamento, con indicazione degli estremi della norma agevolativa
il codice fiscale del beneficiario della detrazione
il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
ATTENZIONE
Con la risoluzione n. 9/2017 l’Agenzia ha precisato che sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento.
In questi casi, però, per poter usufruire dell’agevolazione, è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti riguardanti il versamento della ritenuta d’acconto, della certificazione della stessa (tramite modello CU) e della trasmissione della dichiarazione (modello 770).
Se per errore è stato effettuato un bonifico diverso da quello “dedicato“ o non sono stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare n. 43/2016).
In sede di controllo, comunque, l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta posto in essere per eludere il rispetto della normativa sull’applicazione della ritenuta.
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