Come avviare l'aatività di acconciatore o parrucchiere
Definizione
Se esistono i requisiti soggettivi e oggettivi indicati dalla L. 443/85 l'attività è iscrivibile all'Albo delle Imprese Artigiane.
L'attività di acconciatore è disciplinata dalla Legge 17.8.05 n. 174 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2005 ed entrata in vigore 17.9.05. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni assumono la denominazione di "attività di acconciatore".
(art. 2 L. 174/2005) : "l'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi comprese i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico delle barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. L'esercizio dell'attività di acconciatore con D.L. 7 del 31.1.07 convertito in legge 2.4.07 n. 40. è soggetto alla sola dichiarazione inizio attività da presentare al Comune territorialmente competente, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale nonchè alla conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico sanitari.
I soggetti acquistano la qualifica di barbiere mediante esperienze professionali maturate o a seguito della frequenza ad un apposito corso di riqualificazione professionale, per il quale la Regione deve indicare i contenuti. c) sostenere l'esame tecnico-pratico.
Aspetti burocratici
Va presentata una comunicazione di inizio attività al Comune detta Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) con la quale si certificherà il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge; personali, professionali e sanitari. Con la Comunicazione Unica sarà possibile richiedere l'iscrizione all'Albo Artigiani presso la Camera di Commercio competente e l'attribuzione della partita iva
Aspetti fiscali
L'attività può essere svolta con regime contabile ordinario, semplificato o forfettario a seconda del fatturato. Si sconsiglia il regime forfettario solo nel caso in cui, l'attività di impresa non è gravata da importanti costi di esercizio e i ricavi sono limitati. Con il semplificato o l'ordinario si pagano le seguenti imposte e tasse: Irpef e relative addizionali, Irap, Iva, diritto annuale camerale. Con il forfettario si versa un'imposta sostitutiva fissa.
Aspetti previdenziali
Il titolare dell'attività versa i contributi previdenziali Inps fissi. Viene iscritto all'Inail