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Professionista - Colpa grave - Sanzioni applicabili

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Con l'ordinanza n. 5635/2026, 8 la Cassazione ha stabilito che la responsabilità sanzionatoria del dottore commercialista per concorso esterno nella violazione ex art. 9 del DLgs. 472/97 sussiste anche se ha solo trasmesso la dichiarazione, nonostante tenutario delle scritture contabili, in quanto vi è un generale obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili e alla conformità delle stesse alla legge.
La pronuncia va letta valorizzando le circostanze del caso concreto senza dimenticare i principi generali.
Il professionista può essere responsabile ai fini sanzionatori solo qualora sia "direttamente" responsabile della violazione commessa: ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 472/97, le "violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave".

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Alessandro Caramanico, Commercialista e Revisore Contabile iscritto presso l'Ordine di Chieti, Via Madonna delle Grazie 4 int. 6,  66016 Guardiagrele (Ch) Abruzzo

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