Notifica a mezzo PEC - Casella di posta non attiva/non valida
L'art. 60 del DPR 600/73 (le cui disposizioni sono confluite nell'art. 60-ter per effetto del DLgs. 13/2024) prevede che in caso di casella di posta elettronica satura, l'Ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido o attivo, la notificazione deve essere eseguita mediante deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso nello stesso sito, per la durata di quindici giorni; l'Ufficio è tenuto, inoltre, a darne notizia al destinatario dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.

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