Valore iniziale delle rimanenze non coincidente con quello finale dell'esercizio precedente
Ai sensi dell'art. 92 co. 7 del TUIR, le rimanenze finali di un esercizio, nell'ammontare indicato dal contribuente, costituiscono le esistenze iniziali di quello successivo.
L'art. 110 co. 8 dello stesso TUIR dispone, poi, che la rettifica, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle valutazioni compiute dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.
Secondo Cass. 17.6.2021 n. 17312, la circostanza che i valori finali di un esercizio siano pari a quelli iniziali del successivo non comporta che sia vero il contrario. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria che rettifica le rimanenze iniziali dell'esercizio non è tenuta a modificare anche quelle finali del periodo precedente.
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