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Fac-simile ricorso all'Inps per richiesta di contributi previdenziali a percentuale o eccedenti il minimale
AL COMITATO AMMINISTRATORE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI (OPPURE AL COMITATO AMMINISTRATORE PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI ARTIGIANI) (per il tramite della Sede INPS di ........)
Il Sig. ........, nato a .......... il ........ e residente in ............ alla Via ..........,
p r e m e s s o
- che il Sig. ........... è iscritto alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali (oppure degli artigiani) presso la Sede INPS di ........;
- che la Sede INPS di .... ha inoltrato in data .... un avviso di pagamento, che si allega in copia, con il quale richiede il pagamento della somma di € ..... per contributi previdenziali a percentuale o eccedenti il minimale relativi all'anno 1992 (inserire anno di richiesta), oltre alle sanzioni calcolate ai sensi dell'art. 116 legge 23/12/2000 n. 388 ;
- che, con tale avviso, l'INPS invita ad un controllo ed al pagamento entro 30 giorni ed in mancanza procederà all'iscrizione a ruolo ai sensi del Dlgs 46/1999;
- che l'INPS con circolari n. 262 del 13/10/1995 e n. 18 del 22/1/1996 ha ritenuto che la prescrizione di tali contributi inizia a decorrere dal momento in cui l'Istituto riceve dall'Amministrazione finanziaria i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi dei soggetti interessati e conseguentemente la richiesta di contributi riferita all'anno 1992 (inserire anno di richiesta) non può ritenersi prescritta;
CONSIDERATO IN DIRITTO
I) - E' necessario premettere i termini giuridici della questione al fine di inquadrare esattamente il problema interpretativo;
a) L'art. 3 comma 9 della legge 8/8/1995 n. 335 prevede che "le contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo Pensioni Lavoratori e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, ...omissis ...
A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti.
I termini di prescrizione si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa previgente".
b) L'art. 2934 comma 1 c.c. prevede che " ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".
c) Il successivo art. 2935 stabilisce che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".
d) L'Inps con circolari n. 262 del 13/10/1995, 18 del 22/1/1996 e 35 del 12/2/2003, ha ribadito che "l'impedimento da parte del debitore all'esercizio del diritto di credito dell'istituto impedisce il corso della prescrizione".
Puntualizzando che tale fattispecie si realizza solo quando l'istituto ha un autonomo potere di accertamento dei propri crediti contributivi e nel caso di controllo delle denunce fiscali da parte degli organi dell'Amministrazione Finanziaria tale potere non è attribuito all'INPS.
e) Pertanto secondo l'INPS, la prescrizione comincia a decorrere solo dal giorno in cui l'Istituto ha ricevuto dall'Amministrazione Finanziaria, i dati relativi alle denunce fiscali, onde confrontarle con i dati in suo possesso.
II) L'assunto dell'INPS è privo di fondamento per i seguenti motivi:
1) Come visto innanzi l'art. 2935 C.C. stabilisce che il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Tuttavia l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause che ostacolino l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, come quelli che trovino la loro causa nell'ignoranza, da parte del titolare, dell'evento generatore del suo diritto. (cfr Corte di Cassazione. Sez. Lav. 11/12/2001 N. 15622).
Pertanto è necessario verificare se nel caso di specie ricorra una causa impeditiva di natura giuridica o semplicemente soggettiva o di fatto.
Per dare la risposta è necessario verificare la normativa in materia di dichiarazioni reddituali e di accesso alle stesse da parte dell'Istituto Previdenziale.
L'art. 10 del Dlgs n. 241/1997 prevede che "i soggetti iscritti all'Inps e all'Inail devono determinare l'ammontare dei contributi e premi dovuti nella dichiarazione dei redditi.
La determinazione del contributo dovuto deve essere effettuata sulla base degli imponibili stabiliti con riferimento ai redditi e ai volumi di affari dichiarati per l'anno al quale il contributo si riferisce".
L'artigiano o commerciante, iscritto alla gestione previdenziale Inps, attraverso la determinazione dell'ammontare dei contributi dovuti in base alla dichiarazione dei redditi, opera una dichiarazione sostitutiva di certificazioni che ogni cittadino può effettuare ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 lett. p) trattandosi di "assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto".
Conseguentemente l'adempimento del contribuente con il quale dichiara e determina l'ammontare dei contributi dovuti, anche se resa nella dichiarazione dei redditi all'Amministrazione Finanziaria, comporta per l'Inps l'applicazione alle disposizioni che disciplinano l'obbligo della acquisizione diretta dei documenti e cioè all'art. 18 comma 3 l. 241/1990.
Tale norma prevede espressamente che "sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare".
L'Inps quindi può accertare d'ufficio, mediante consultazione diretta degli archivi dell'Amministrazione Finanziaria i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi e operare il controllo necessario per accertare eventuali contributi dovuti in misura superiore a quelli denunziati.
Infatti l'art. 43 comma 2 DPR 28/12/2000 n. 445 prevede che "si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico ... la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini".
Inoltre l'Inps potrebbe autonomamente richiedere direttamente al contribuente i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi per operare i controlli ritenuti necessari.
2) Orbene, da quanto sopra esposto, emerge con evidenza che non vi è alcuna causa di natura giuridica che impedisca all'Inps di ottenere in tempi rapidi, dall'Amministrazione finanziaria o direttamente dal contribuente, i dati necessari per effettuare i riscontri sulle contribuzioni a percentuale oltre il limite minimo, dovute dai commercianti ed artigiani.
Si tratta quindi di semplici cause impeditive soggettive e di fatto che non impediscono la decorrenza del termine di prescrizione. Tale termine decorre, non già dal ricevimento dei dati dall'Amministrazione Finanziaria, ma da quello in cui doveva effettuarsi il pagamento.
3) Pertanto le richieste di contributi, riferite all'anno 1992 (inserire anno di richiesta) sono prescritte ai sensi dell'art. 3 comma 9 l. 335/95, non sussistendo precedenti atti interruttivi della prescrizione.
4) Inoltre si sottolinea che l'art. 3 legge 335/95 prevede, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 2940 c.c., che i contributi "si prescrivono e non possono essere versati".
Tale assunto è stato ribadito e confermato da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 8898 del 4/6/03, che ha sancito il seguente principio di diritto: "la prescrizione ha una efficacia estintiva e non semplicemente preclusiva, poiché l'ente previdenziale creditore non può rinunziarvi. Ed il pagamento effettuato dopo la prescrizione costituisce pagamento di indebito e dà diritto alla restituzione".
Da ciò deriva che l'Inps anche nel caso di ricevimento di somme prescritte dovrebbe poi restituirle ai soggetti che ne fanno richiesta trattandosi di pagamento indebito.
* * *
Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. ........
c h i e d e
che l'on.le Comitato adito voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione dei contributi relativi all'anno ......., pari a € ........ richiesti dall'INPS in data ...., ai sensi dell'art. 3 comma 9 legge 335/95, e conseguentemente dichiarare non dovute le somme richieste.
Si allega:
- copia avviso bonario INPS del .... di richiesta contributi;