Accisa sul gasolio commerciale per l'attività di trasporto – Aliquota ridotta – Condizioni (Cass. 9.3.2026 n. 5232)
Sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza unionale (es. Corte di Giustizia dell'UE 30.1.2020 causa C-513/18), la Cass. 9.3.2026 n. 5232 ha sancito che l'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente, prevista dall'art. 24-ter del DLgs. 504/95 (TUA), si applica al servizio di trasporto pubblico locale di cui al DLgs. 422/97, ossia quello "che opera in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ad accesso generalizzato" affidato a un gestore in base a una procedura concorsuale e regolamentata da un contratto di servizio. Tale nozione non include, invece, il servizio di trasporto di persone c.d. atipico, a carattere occasionale, gestito in forma privatistica.
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