Acquisto di box auto pertinenziali - Spese sostenute dall'1.1.2025 
Per la generalità degli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è possibile beneficiare della detrazione IRPEF di cui all'art. 16-bis del TUIR, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) introduce un regime transitorio che prevede aliquote di detrazione diverse a seconda che gli interventi vengano eseguiti o meno sull'unità adibita ad abitazione principale, mantenendo inalterato il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Testualmente, il nuovo art. 16 co. 1 del DL 63/2013 stabilisce che le detrazioni del 50% per le spese 2025 e del 36% per le spese 2026 e 2027 si applicano se "sostenute dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento per interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale".
La norma, quindi, non citando le pertinenze, ma soltanto "l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale" non parrebbe consentire l'applicazione delle aliquote più elevate anche per la realizzazione o l'acquisto di autorimesse o posti auto pertinenziali di cui alla lett. d) dell'art. 16-bis co. 1 del TUIR.

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Referente Dott. Alessandro Caramanico, Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto presso l'Ordine di Chieti

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