Bancarotta - Omissione dei provvedimenti previsti in caso di perdita del capitale sociale
La Corte di Cassazione, nella sentenza 18.5.2026 n. 17821, ha stabilito che non può considerarsi idoneamente motivata una pronuncia che, come quella del caso di specie, argomenti la responsabilità dell'imputato per causazione del dissesto mediate operazioni dolose (art. 223 co. 2 n. 2 del RD 267/42, ora art. 329 co. 2 lett. b) del DLgs. 14/2019) solo per non aver rispettato un obbligo previsto dalla legge, ovvero quello di assumere i provvedimenti conseguenti all'azzeramento del capitale sociale, poiché si tratta di una condotta punita a titolo di bancarotta semplice (art. 224 co. 1 n. 2 del RD 267/42, ora art. 330 co. 1 lett. b) del DLgs. 14/2019), salvo si estrinsechi in un fatto di maggiore complessità strutturale, nel quale constino una pluralità di atti coordinati consapevolmente all'esito divisato.
Compensi - Assenza di determinazione per statuto o tramite delibera dell'assemblea
Compensi - Assenza di determinazione per statuto o tramite delibera dell'assemblea - Conseguenze (Cass. 18.5.2026 n. 14630)
La Corte di Cassazione,...
