Bonifici ristrutturazione disposti a fine anno
A sensi dell'art. 25 del DL 78/2010, sui pagamenti effettuati con bonifico bancario o postale in relazione ad interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, occorre applicare una ritenuta d'acconto ai fini IRPEF o IRES.
La ritenuta in esame deve essere applicata dalle banche e da Poste Italiane:
- che ricevono i bonifici disposti per il pagamento delle suddette spese;
- all'atto dell'accredito dei pagamenti ai beneficiari.
L'ufficio bancario o postale che deve effettuare la ritenuta non è quindi quello del soggetto che dispone il bonifico e beneficia della detrazione, ma quello del soggetto che riceve il pagamento.
In caso di bonifici disposti negli ultimi giorni del 2024, è quindi possibile che la ritenuta venga operata nei primi giorni del 2025, con la conseguenza che la relativa certificazione avverrà nel 2026 in relazione all'anno 2025.
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