Condominio - Omesso pagamento di bollette condominiali
L'art. 2 co. 2-bis del DL 19/2025, introdotto in sede di conversione, sancisce un divieto di pignoramento immobiliare laddove la procedura esecutiva sia finalizzata al recupero di crediti di ammontare inferiore a 5.000 euro, nascenti dal mancato pagamento delle bollette energetiche condominiali.
L'impignorabilità prevista dalla norma in esame opera, però, solo in presenza di determinati presupposti, soggettivi e oggettivi.
In relazione al primo profilo, si prescrive che i beneficiari della suddetta misura sono esclusivamente i debitori qualificabili quali soggetti "vulnerabili" ai sensi dell'art. 11 co. 1 del DLgs. 210/2021 (quali ad esempio, gli ultrasettantacinquenni).
Sul piano oggettivo, la non assoggettabilità a espropriazione forzata nelle forme del pignoramento immobiliare interessa la casa costituente l'unico immobile di proprietà del debitore vulnerabile, purché:
- quest'ultimo abbia ivi stabilito la propria residenza;
- non si tratti di immobili di lusso aventi le caratteristiche individuate dal DM 2.8.69, ovvero di immobili classificati nelle categorie catastali.
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