ACCORDO PER ESTINZIONE DEL CREDITO DI TFR MEDIANTE CESSIONE DI AUTOVETTURA
AI SENSI DELL’ART. 1197 C.C. E NEL RISPETTO DELL’ART. 2120 C.C.
Tra
Datore di lavoro
La società __, con sede legale in __, C.F./P. IVA __, in persona del legale rappresentante pro tempore sig./sig.ra __, nata a __ il //, C.F. __ (di seguito, “Datore di lavoro”);
e
Lavoratore
Il/La sig./sig.ra __, nato/a a __ il //, residente in __, C.F. __, già dipendente del Datore di lavoro con qualifica di __, il cui rapporto di lavoro è cessato in data //__ (di seguito, “Lavoratore”).
Premesso che
a) tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, cessato in data //__, con conseguente insorgenza in capo al Lavoratore del diritto al trattamento di fine rapporto (TFR) ai sensi dell’art. 2120 c.c.;
b) alla data odierna il credito del Lavoratore per TFR maturato e dovuto dal Datore di lavoro, al netto di eventuali anticipazioni già corrisposte, è determinato in complessivi euro __ (in lettere: __), come da conteggio allegato sub “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
c) il Datore di lavoro è proprietario della seguente autovettura:
- marca e modello: __
- targa: __
- numero di telaio: __
- anno di immatricolazione: __
- chilometraggio approssimativo: _ km
- eventuali accessori principali: __
- eventuali gravami (es. ipoteche, fermi amministrativi, leasing): __ (ovvero: “assenza di gravami”);
d) le parti dichiarano di aver concordato che il valore dell’autovettura, determinato tenendo conto delle condizioni di mercato e delle caratteristiche del veicolo, è pari ad euro __ (in lettere: __), come da stima allegata sub “B” (es. perizia, quotazioni di mercato), che forma parte integrante e sostanziale del presente accordo;
e) il Lavoratore ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, in luogo del pagamento in denaro del credito di TFR di cui alla premessa b), la cessione della proprietà dell’autovettura di cui alla premessa c), ai sensi dell’art. 1197 c.c. (prestazione in luogo di adempimento), nel rispetto della disciplina inderogabile in materia di TFR e di rinunzie e transazioni di diritti del lavoratore;
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1 – Riconoscimento del credito TFR
2.1 Il Datore di lavoro riconosce che, alla data odierna, il Lavoratore vanta un credito certo, liquido ed esigibile per TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2120 c.c., pari ad euro __ (in lettere: __), come da conteggio allegato sub “A”. 1 2
Art. 2 – Prestazione diversa in luogo del pagamento del TFR
2.2 In luogo del pagamento in denaro dell’importo di cui all’art. 1, il Datore di lavoro si obbliga a trasferire al Lavoratore, che accetta, la piena proprietà dell’autovettura descritta nelle premesse, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1197 c.c.
2.3 Le parti dichiarano di considerare il valore dell’autovettura, come determinato nella premessa d), equivalente all’importo del credito TFR di cui all’art. 1, con conseguente integrale estinzione del credito stesso al momento del perfezionamento del trasferimento della proprietà del veicolo, nei limiti di tale valore.
Art. 3 – Trasferimento della proprietà e consegna del veicolo
2.4 Il trasferimento della proprietà dell’autovettura avverrà con effetto dalla data di sottoscrizione del presente accordo, fermo restando l’adempimento degli obblighi di legge relativi all’aggiornamento della carta di circolazione e alla trascrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA), che saranno curati e sostenuti da __ (indicare: Datore di lavoro / Lavoratore / ripartizione delle spese).
2.5 La consegna materiale dell’autovettura al Lavoratore avverrà in data // presso __, con contestuale consegna delle chiavi, dei documenti di circolazione, del certificato di proprietà (se cartaceo o digitale) e di ogni altro documento inerente il veicolo.
2.6 Con la consegna, il Lavoratore acquisisce il possesso del veicolo e si assume ogni rischio e responsabilità connessi alla sua detenzione e circolazione, manlevando il Datore di lavoro da ogni responsabilità per fatti successivi alla data di consegna, fatto salvo quanto eventualmente derivante da vizi occulti del veicolo nei limiti di legge.
Art. 4 – Dichiarazione di accettazione in pagamento e quietanza TFR
2.7 Il Lavoratore dichiara espressamente:
- di accettare la cessione dell’autovettura di cui al presente accordo quale prestazione diversa in luogo del pagamento in denaro del proprio credito di TFR, ai sensi dell’art. 1197 c.c.;
- di considerare, nei limiti del valore indicato, integralmente soddisfatto il proprio credito per TFR maturato nel rapporto di lavoro di cui in premessa;
- di rilasciare, una volta perfezionato il trasferimento della proprietà e ricevuta la consegna del veicolo, ampia e definitiva quietanza al Datore di lavoro in relazione al credito di TFR indicato nell’art. 1.
Art. 5 – Rinuncia a ulteriori pretese sul TFR
2.8 Nei limiti dell’importo di TFR indicato nell’art. 1 e dell’equivalenza di valore convenuta per l’autovettura, il Lavoratore dichiara di non avere più nulla a pretendere dal Datore di lavoro, a qualsiasi titolo, in relazione al TFR maturato nel rapporto di lavoro cessato in data //__, fatti salvi:
- eventuali ulteriori crediti di TFR che dovessero emergere per errori di calcolo oggettivamente riscontrabili;
- eventuali diritti ulteriori derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo che non possano formare oggetto di valida rinuncia o transazione ai sensi dell’art. 2113 c.c.
2.9 Le parti danno atto che la presente pattuizione non comporta alcuna deroga alla disciplina inderogabile in materia di TFR e di rinunce e transazioni sui diritti del lavoratore, restando ferma l’applicabilità dell’art. 2113 c.c. e delle relative forme e termini di eventuale impugnazione.
Art. 6 – Profili fiscali e contributivi
2.10 Le parti prendono atto che il presente accordo è soggetto al trattamento fiscale e contributivo previsto dalla normativa vigente in materia di redditi di lavoro dipendente, TFR e trasferimenti di beni, impegnandosi a porre in essere tutti gli adempimenti necessari nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali competenti (ad es. corretta indicazione nelle certificazioni fiscali, nella dichiarazione dei redditi, negli adempimenti contributivi, ecc.).
2.11 Resta inteso che l’eventuale diversa qualificazione fiscale o contributiva dell’operazione da parte delle competenti autorità non incide sulla validità civilistica del presente accordo di datio in solutum, salvo quanto eventualmente disposto da norme imperative di ordine tributario o previdenziale.
Art. 7 – Clausole finali
2.12 Il presente accordo è redatto in duplice originale, uno per ciascuna parte.
2.13 Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del codice civile e della normativa vigente in materia di lavoro subordinato, TFR, rinunce e transazioni, nonché le eventuali disposizioni dei contratti collettivi applicabili.
Luogo e data: __, //__
Il Datore di lavoro
