In quali casi la fornitura di energia elettrica alle parti comuni di un condominio beneficia dell’aliquota IVA agevolata e quali sono le eccezioni?
L’aliquota IVA del 10% si applica alle forniture destinate alle parti comuni di condomini sia interamente residenziali sia misti (residenziale e commerciale), purché le unità commerciali siano del tutto indipendenti in termini di servizi e utenze ... ("alle forniture di energia elettrica relative alle parti comuni dei condomini si applica l'aliquota IVA del 10% non solo nell'ipotesi in cui il condominio sia composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente ad uso domestico per il consumo finale, ma anche nel caso si tratti di un condominio misto dove sono presenti unità immobiliari commerciali, a condizione che esse siano del tutto indipendenti in termini di servizi e utenze")
Se esistono utenze promiscue e non è possibile determinare i consumi tramite distinti contatori, si applica l’aliquota ordinaria del 22% su tutta la fornitura ... ("Se nel condominio sono invece presenti utenze a utilizzazione promiscua , si applica l'aliquota ordinaria (22%) sull'intera fornitura se non è possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori (Risp. AE 3 marzo 2021 n. 142)")
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