Iscrizione all'inp del socio accomandante
Il socio accomandante, per definizione, non ha responsabilità gestoria né può ingerirsi nell’amministrazione. Solo se svolge attività lavorativa all’interno della società con carattere di abitualità e prevalenza (quindi, tipicamente come coadiutore), sorge l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti. In assenza di tale attività concreta e continuativa, la mera partecipazione come socio accomandante non comporta obbligo di iscrizione.
Non è sufficiente la sola qualità di socio accomandante per l’obbligo di iscrizione INPS commercianti, ma occorre lo svolgimento di attività lavorativa con carattere di abitualità e prevalenza, tipica del coadiutore familiare o del lavoratore autonomo. ("i familiari coadiutori che partecipano al lavoro devono essere comunque iscritti nella gestione previdenziale dei commercianti, anche nel caso in cui il titolare dell'impresa non sia in possesso dei requisiti previsti [...] In tali fattispecie l'imprenditore viene iscritto quale titolare non attivo, ai soli fini dell'imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari")
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