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Licenziamento ingiurioso - Caratteristiche (Cass. 30.4.2026 n. 11929)
Come di recente ribadito da Cass. 30.4.2026 n. 11929, il licenziamento può definirsi ingiurioso quando risulti lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore. Il carattere ingiurioso non si identifica con l'illegittimità del licenziamento, ma con le particolari forme o modalità offensive del provvedimento espulsivo o nella pubblicità che gli venga eventualmente data.
In quanto lesivo della dignità del lavoratore, tale licenziamento legittima un ulteriore e autonomo risarcimento del danno, che è connesso non alla perdita, in sé, del posto di lavoro, ma al comportamento ingiurioso con cui è stato attuato il provvedimento espulsivo (Cass. n. 12204/2016).
In tale ipotesi, il lavoratore deve provare che il licenziamento, per le forme adottate o per altre caratteristiche, sia stato lesivo della sua dignità e del suo onore.

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