L’obbligo di iscrizione alla Gestione INPS commercianti per il socio familiare nell’ambito di un’attività commerciale sorge quando il familiare collabora in modo abituale e prevalente all’attività d’impresa, indipendentemente dalla presenza di una formale preposizione o dal ruolo ricoperto. L’omessa iscrizione determina la perdita della tutela previdenziale per il familiare e l’esposizione dell’impresa al recupero contributivo e alle sanzioni. Eccezioni sono previste solo per categorie specifiche espressamente individuate dalla normativa.

("Le prestazioni di lavoro dei partecipanti all'impresa familiare, se non sussistono i requisiti del lavoro dipendente [...] sono soggette all'assicurazione obbligatoria nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Normalmente, l'iscrizione obbligatoria del partecipante deve avvenire nella stessa gestione del titolare, salvo casi particolari individuati dalla prassi amministrativa generalmente riguardanti il settore del commercio, e comunque nel settore di appartenenza (Circ. INPS 26 maggio 2009 n. 76); a titolo esemplificativo deve ritenersi che la collaborazione prestata con carattere di abitualità e prevalenza nell'ambito di un'impresa familiare che svolge attività commerciale debba necessariamente avere la sua tutela previdenziale, anche in assenza di una formale preposizione all'attività da parte del titolare dell'impresa, considerato che ogni diversa interpretazione sarebbe in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico (Circ. INPS 26 aprile 2004 n. 70). Per l'obbligo di iscrizione previdenziale nel settore del commercio si rimanda al n. 22700 (art. 29 L. 160/75).") 5, ("art. 29 L. 160/75; art. 49, c. 1 lett. d), L. 88/89; Risp. Interpello Min. Lav. 12 novembre 2009 n. 78 33180 Si tratta di coloro che esercitano attività commerciali (comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi - anche finanziari - e le relative attività ausiliarie). In questa categoria rientrano i soggetti che: - sono titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, risultano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia (compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado) o siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; - hanno la piena responsabilità dell'impresa e assumono tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; - partecipano personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; - sono in possesso, se previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o sono iscritti in albi, registri o ruoli. 1) Il requisito della piena responsabilità non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata. 2) Non rientrano in questa categoria i farmacisti i quali, ai fini previdenziali, sono considerati 'professionisti' e quindi non sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione Commercianti istituita presso l'INPS (Risp. Interpello Min. Lav. 5 giugno 2009 n. 50).")

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