Prestazioni di lavoro dipendente rese da non residente in Lussemburgo
La risposta a interpello 17.1.2025 n. 6 conferma che, se un soggetto non residente svolge attività di lavoro subordinato all'estero, non sussiste alcun presupposto per l'imposizione italiana.
Tale indicazione è stata resa in relazione ad un cittadino italiano residente in Lussemburgo che prestava attività lavorativa nel Granducato per una società locale.
Infatti:
- l'art. 23 co. 1 lett. c) del TUIR prevede che i non residenti siano tassati in Italia solo se la prestazione di lavoro dipendente è resa in Italia;
- tale indicazione è confermata dall'art. 15, par. 1, primo periodo della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Lussemburgo, secondo cui i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente
MODULO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO PAGAMENTO IN ECCESSO
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Il/La sottoscritt _____________________________nat a _________________________ prov. ____________il __ __