Quali sono i limiti alle clausole che restringono la garanzia legale e quali ulteriori responsabilità e tutele (anche stragiudiziali) può attivare il consumatore in caso di richiesta di sostituzione dell’auto?
Nel diritto comune, la clausola che esclude in via generale la garanzia per vizi della cosa venduta è considerata clausola limitativa della responsabilità del venditore e, in quanto vessatoria, richiede specifica approvazione scritta ai sensi dell’art. 1341 c.c.; la clausola “vista e piaciuta” esonera solo per i vizi riconoscibili con la normale diligenza e non dolosamente occultati.
È stato affermato che, anche in presenza di revisione positiva del veicolo e di clausola “visto e piaciuto”, il venditore resta responsabile per vizi occulti dolosamente occultati (es. mediante riverniciatura), potendo il contratto essere risolto con restituzione del prezzo e spese accessorie: tali pattuizioni non coprono la mala fede del venditore.
Nella vendita di beni di consumo, ogni patto anteriore alla comunicazione del difetto di conformità che escluda o limiti, anche indirettamente, i diritti del consumatore è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore ma è rilevabile d’ufficio dal giudice.
È nulla anche la clausola che, richiamando la legge di un Paese extra‑UE, privi il consumatore della protezione minima assicurata dal diritto dell’Unione quando il contratto presenta un collegamento stretto con uno Stato membro.
Quanto alle responsabilità ulteriori, oltre ai rimedi contrattuali di ripristino della conformità, riduzione del prezzo, risoluzione e risarcimento del danno patrimoniale (es. maggiori spese, eventuale “fermo tecnico” se provato come danno conseguenza), il consumatore può, se ne ricorrono i presupposti, agire anche in responsabilità da prodotto difettoso contro il produttore per danni alla persona o a cose diverse dal veicolo, in base alla disciplina speciale del Codice del consumo.
Sul piano dei mezzi di tutela, la normativa e la prassi consentono al consumatore di:
- inviare una diffida formale al venditore per attivare i rimedi di garanzia;
- ricorrere a strumenti ADR/ODR (mediazione, conciliazione paritetica, organismi ADR) per risolvere la controversia in via stragiudiziale, in coerenza con l’impianto del Codice del consumo che valorizza strumenti alternativi al giudizio;
- proporre azione giudiziaria ordinaria per ottenere la sostituzione del veicolo, la risoluzione o altri rimedi, facendo valere sia la disciplina consumeristica sia quella civilistica generale.
