Richiesta di applicazione dell’aliquota IVA agevolata per lavori su parti private o pertinenze (ad es. box auto singoli non collegati alle parti comuni).
L’aliquota IVA agevolata al 10% non si applica ai lavori effettuati su parti private o pertinenze che non rientrano tra le parti comuni dell’edificio, a meno che non si tratti di interventi specificamente previsti dalla normativa. La dichiarazione per l’aliquota agevolata deve quindi essere negata in caso di richieste che riguardano esclusivamente beni di proprietà privata o pertinenze non collegate alle parti comuni. "Il concetto di parti comuni ai sensi degli artt. 1117 ss. c.c. è determinante per l’applicazione della disciplina IVA agevolata", "La natura comune (cioè la condominialità) di un bene compreso nell'elenco del codice civile può essere esclusa quando vi sia un atto scritto [...] da cui risulti in modo chiaro e inequivocabile l'esclusione della qualità di cosa comune", "gli interventi rientrano tra quelli di manutenzione ordinaria/straordinaria agevolabili ex Tabella A, parte III, n. 127-sexies, allegata al DPR n. 633/1972"
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