Trasferimento dello studio professionale per causa di morte o a titolo gratuito
Il nuovo art. 177-bis co. 2 lett. d) del TUIR, introdotto dal DLgs. 192/2024, sancisce la neutralità fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei trasferimenti degli studi professionali individuali per causa di morte o a titolo gratuito. Lo studio professionale deve essere quindi assunto dall'avente causa ai medesimi valori fiscali del dante causa.
Il DLgs. 192/2024 non ha modificato la disciplina in materia di imposta sulle successioni e donazioni, per cui, a differenza di quanto avviene per i trasferimenti di aziende che non sono soggetti ad imposta qualora gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni, nel caso degli studi professionali sembrerebbe applicabile il tributo.
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