Trattamento civilistico e fiscale dei compensi e dei rimborsi spese agli amministratori
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1.1. Principio di deducibilità fiscale per la società
- Compensi agli amministratori: Fiscalmente, i compensi spettanti agli amministratori di società di persone e di capitali sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, secondo il criterio di cassa, anche se contabilmente vengono imputati per competenza. Se i compensi sono corrisposti entro il 12 gennaio dell’anno successivo e riferiti all’anno precedente, sono deducibili nell’anno precedente grazie al cosiddetto criterio di cassa “allargato” ("Fiscalmente, secondo l'art. 95 c. 5 DPR 917/86 i compensi spettanti agli amministratori delle società, sia di persone che di capitali e di enti ad esse equiparati (compensi che possono essere stabiliti in misura fissa o variabile, ad es. come percentuale sugli utili) sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto la norma ne stabilisce una deducibilità per cassa (e non già per competenza); i compensi agli amministratori che li considerano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, corrisposti entro il 12 gennaio e relativi all'anno precedente, sono deducibili nel citato anno precedente, in virtù del c.d. criterio di cassa «allargato» (Circ. AE 18 giugno 2001 n. 58/E, Circ. AE 12 dicembre 2001 n. 105/E, Cass. 12 settembre 2012 n. 15241).") .
- Rimborsi spese agli amministratori: Rientrano tra i costi di competenza dell’esercizio in cui l’amministratore ha svolto la prestazione, ma la deducibilità fiscale segue il principio di cassa. È fondamentale che tali spese siano inerenti all’attività sociale, documentate e sostenute effettivamente ("Il compenso agli amministratori in misura fissa, se deliberato dall'assemblea dei soci, deve essere considerato un costo di competenza dell'esercizio in cui l'opera dell'amministratore si è svolta, indipendentemente dall'aspetto finanziario dell'operazione e dalla deducibilità del costo nello stesso esercizio.")