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Visto di conformità leggero infedele - Dottore commercialista - Responsabilità solidale per le accise (Cass. 8.4.2026 n. 8845)
In tema di responsabilità del professionista, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8845 dell'8.4.2026, ha stabilito che, in caso di rilascio di visto di conformità leggero infedele, ai fini sanzionatori egli può essere chiamato a rispondere in concorso con il contribuente (art. 9 del DLgs. 472/97).
L'apposizione del visto, infatti, implica per il professionista un obbligo di verifica sostanziale in adempimento del dovere di diligenza qualificata ex art. 1176 c.c.
Inoltre, la Cassazione ha ritenuto il commercialista responsabile solidale per l'accisa evasa (e non solo a titolo sanzionatorio) in quanto ha apposto un falso visto di conformità, estendendo un precedente principio enunciato per il funzionario doganale infedele (Cass. n. 21776/2020).

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