DIMISSIONI VOLONTARIE E RISOLUZIONE CONSENSUALE (ART.26) Il decreto legislativo in materia di semplificazione introduce anche una nuova procedura finalizzata principalmente a scongiurare il fenomeno delle dimissioni cosiddette “in bianco”. Con la disposizione in esame, il Governo ha inteso dare attuazione alla delega contenuta nell’articolo 1, comma 6, lett. g), della legge n. 183/14, in cui si dispone la "previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del 38 rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore". La nuova norma mira a sostituire, semplificandola, la vigente procedura - introdotta dalla legge Fornero (legge n.92/12) – secondo cui l’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale "è sospensivamente condizionata alla convalida" da effettuarsi presso le Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) o il Centro per l’impiego o le sedi individuate dai contratti collettivi nazionali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale o, alternativamente, tramite la sottoscrizione da parte del lavoratore di una dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro. Nella specie, viene sancito che i lavoratori intenzionati a rassegnare le dimissioni o a risolvere consensualmente il rapporto di lavoro dovranno farlo esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il sito istituzionale. Le stesse dovranno poi essere inviate al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente. La trasmissione dei moduli potrà anche avvenire per il tramite di patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione. Il mancato utilizzo dei moduli ministeriali determina l’inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale. Inoltre, la nuova norma prevede la facoltà di ripensamento in base alla quale, entro 7 giorni dalla data di invio dei moduli, il lavoratore potrà revocarle con modalità analoghe. Sul piano sanzionatorio viene disposto che, salvo che il fatto costituisca reato, al datore di lavoro che alteri i moduli sarà applicata la sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. La competenza sull’accertamento e sull’irrogazione della sanzione è riservata alle Direzioni Territoriali del Lavoro. Le dimissioni o le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro presentate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni del bambino, di cui all’articolo 55, comma 4, del Dlgs 151/01, continueranno a dover essere convalidate esclusivamente dal servizio ispettivo. Il decreto in esame precisa, infine, che le modalità di effettuazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applicano al lavoro domestico e nei casi in cui le stesse intervengano nelle sedi cosiddette protette (commissioni di certificazione di cui al d.lgs. n.276/2003 o nelle sedi conciliative indicate dall’art. 2113, c.4, del codice civile).

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Per informazioni, Alessandro Caramanico, Commercialista e Revisore Legale dei Conti iscritto presso l'Ordine di Chieti (Abruzzo)

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