Auto nuova in garanzia convenzionale del produttore: chi si può citare in giudizio (consumatore vs concessionario e casa madre)
Un consumatore acquista un’auto nuova presso un concessionario (venditore finale). Il contratto richiama una “garanzia commerciale” del produttore di 5 anni sul motore, oltre alla garanzia legale di conformità di 2 anni. Dopo 18 mesi, il motore si rompe; il concessionario rinvia il cliente alla casa madre, che gestisce la garanzia convenzionale, proponendo una riparazione parziale a spese del cliente. Il consumatore vuole ottenere la sostituzione del veicolo e il risarcimento dei danni, e si chiede se debba agire contro il solo concessionario, contro il produttore o contro entrambi. In tema di garanzia legale di conformità, il debitore principale verso il consumatore è il venditore finale (concessionario), che resta responsabile per i difetti di conformità ex artt. 128 ss. Codice del consumo. Il consumatore, per i rimedi di garanzia (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione) deve agire contro il suo dante causa contrattuale, cioè il venditore, e non direttamente contro il produttore, salvo che quest’ultimo abbia assunto specifici obblighi diretti verso il consumatore (garanzia convenzionale). La giurisprudenza ha ribadito che, nella “vendita a catena” di beni di consumo, l’acquirente può far valere la garanzia contrattuale solo verso il proprio venditore, mentre il venditore finale ha diritto di regresso verso il produttore ai sensi dell’art. 131 Codice del consumo (Cass. II, n. 18610/2017; Cass. III, n. 8164/2021). La garanzia convenzionale del produttore (es. “5 anni sul motore”) costituisce un “quid pluris” rispetto alla garanzia legale e non la sostituisce: chi offre la garanzia convenzionale (produttore o venditore) ne è vincolato verso il consumatore secondo le condizioni dichiarate o pubblicizzate (art. 133 Codice del consumo) 2223. Pertanto, il consumatore potrà: 1) agire contrattualmente contro il venditore per i rimedi di garanzia di conformità (riparazione/sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione, più danni ulteriori); 2) agire contrattualmente anche contro il produttore, ma solo nei limiti e secondo le modalità previste dalla garanzia convenzionale da lui offerta (es. riparazione gratuita presso la rete autorizzata). Per i danni da “prodotto difettoso” in senso stretto (danni alla persona o a cose diverse dal veicolo stesso, es. incendio del motore che danneggia il garage), il produttore è direttamente responsabile in base alla disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso (artt. 114 ss. Codice del consumo), con azione extracontrattuale del danneggiato 19. Non è invece ammissibile, secondo la giurisprudenza prevalente, che il consumatore salti la catena contrattuale e agisca in garanzia ex art. 1490 c.c. direttamente contro il produttore, salvo che questi sia anche venditore o importatore con cui il consumatore abbia un rapporto diretto, nel qual caso può configurarsi responsabilità extracontrattuale per danni causati dal vizio pericoloso del bene (Cass. II, n. 2115/2015; Cass. III, n. 26514/2009) 19. In pratica, per ottenere sostituzione dell’auto e riduzione del prezzo o risoluzione, il convenuto principale resta il concessionario; il produttore potrà essere chiamato in causa per gli obblighi derivanti dalla garanzia convenzionale o per responsabilità da prodotto difettoso, ma non sostituisce il venditore nella legittimazione passiva per la garanzia legale di conformità
