Auto usata con motore che si rompe più volte e domanda di risoluzione del contratto e danni accessori (traino, fermo tecnico, auto sostitutiva)
Un consumatore acquista un’auto usata con garanzia di conformità. Dopo alcuni mesi il motore si rompe; il venditore procede a una riparazione, ma il difetto si ripresenta e il veicolo resta inutilizzabile per settimane. Il consumatore, dopo aver più volte messo in mora il venditore, chiede in giudizio: 1) la risoluzione del contratto o, in subordine, la riduzione del prezzo; 2) il rimborso delle spese di traino, delle spese per un’auto sostitutiva e il risarcimento del danno da fermo tecnico (mancato godimento del veicolo). Sul piano dei rimedi di garanzia, la disciplina dei beni di consumo prevede una gerarchia: rimedi primari (riparazione o sostituzione) e, solo in seconda battuta, rimedi secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Se la riparazione o la sostituzione risultano impossibili o eccessivamente onerose, oppure non vengono effettuate entro un congruo termine, o ancora arrecano notevoli inconvenienti, il consumatore può chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 135-bis, comma 4, Codice del consumo). La Cassazione ha riconosciuto che, scaduto il termine congruo senza riparazione efficace, il consumatore può passare ai rimedi secondari, anche se inizialmente aveva chiesto la riparazione (Cass. 26 agosto 2022 n. 25417). Quanto ai danni accessori, la tutela di conformità non esclude il diritto al risarcimento del danno ulteriore: il consumatore può chiedere, oltre alla risoluzione o riduzione, il ristoro di spese di traino, costi di noleggio o utilizzo di veicolo sostitutivo e danno da fermo tecnico, purché adeguatamente provati 1618. Sul fermo tecnico, la giurisprudenza più recente richiede la prova dell’effettivo pregiudizio: il danneggiato deve dimostrare l’impossibilità di usare il veicolo, il concreto pregiudizio (es. necessità di noleggiare un’auto, uso professionale) e le spese aggiuntive, non essendo il danno automaticamente in re ipsa (Cass. 4 aprile 2019 n. 9348; Cass. 22 settembre 2017 n. 22201). È ammesso ricorrere a presunzioni semplici, ma occorre almeno allegare e documentare la durata del fermo, le esigenze di utilizzo e gli eventuali costi sostenuti (fatture di noleggio, ricevute di taxi, documenti di traino) 2021. Parte della giurisprudenza, più risalente, considerava il danno da fermo tecnico risarcibile anche senza prova specifica, valorizzando le spese fisse di gestione e il deprezzamento del veicolo, con liquidazione equitativa in base alla durata del fermo (Cass. 13 luglio 2004 n. 12908; Cass. 9 novembre 2006 n. 23916). Tuttavia, l’orientamento oggi prevalente, in linea con il principio generale per cui non esistono danni in re ipsa, tende a richiedere una prova, anche presuntiva, del concreto pregiudizio. Nel caso pratico, quindi, il giudice potrà: a) dichiarare la risoluzione del contratto per difetto di conformità persistente, con restituzione del prezzo contro restituzione dell’auto; oppure b) riconoscere una riduzione del prezzo; in entrambi i casi, potrà condannare il venditore al rimborso delle spese di traino, costi per veicolo sostitutivo e danno da fermo tecnico, se adeguatamente provati e riconducibili causalmente al difetto del motore
