Motore difettoso che provoca un incendio con danni al garage del consumatore: cumulo tra garanzia di conformità e responsabilità da prodotto difettoso
Un consumatore acquista un’auto nuova; dopo un anno, a causa di un difetto interno al motore (es. perdita di carburante o corto circuito), il veicolo prende fuoco nel box auto dell’abitazione, danneggiando gravemente il garage e altri beni mobili ivi custoditi. Il consumatore chiede: 1) la sostituzione dell’auto o la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo; 2) il risarcimento dei danni al garage e ai beni danneggiati; 3) il rimborso delle spese di sgombero e ripristino. Sotto il profilo della garanzia di conformità, il veicolo presenta un evidente difetto di conformità (grave difetto del motore che ne compromette sicurezza e funzionalità), che legittima il consumatore a chiedere riparazione o sostituzione, e, in caso di impossibilità o mancato ripristino in tempi congrui o con notevoli inconvenienti, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto (art. 135-bis Codice del consumo). Tali rimedi vanno esercitati principalmente contro il venditore, che resta responsabile in via oggettiva per il difetto di conformità. Per i danni al garage e ai beni diversi dall’auto, entra in gioco la disciplina della responsabilità del produttore per prodotti difettosi (artt. 114 ss. Codice del consumo), che attribuisce al danneggiato un’azione diretta contro il produttore per i danni causati dal difetto del prodotto, senza necessità di provare la colpa, ma solo il difetto, il danno e il nesso causale. La giurisprudenza ha riconosciuto che, nelle vendite a catena, l’ultimo acquirente può agire extracontrattualmente contro il produttore per i danni derivanti da vizi che rendono la cosa pericolosa, anche se il danno si è verificato dopo il passaggio del bene nella sua sfera giuridica (Cass. II, n. 2115/2015; Cass. III, n. 26514/2009). In questo caso, il consumatore può quindi: 1) agire contro il venditore per i rimedi di garanzia di conformità (sostituzione, risoluzione, riduzione del prezzo) e per gli eventuali danni contrattuali connessi all’inadempimento del venditore (es. mancata messa a disposizione di un’auto sostitutiva, spese di traino); 2) agire contro il produttore per la responsabilità da prodotto difettoso relativamente ai danni al garage e ai beni diversi dall’auto, nonché per eventuali danni alla persona. Le due forme di tutela sono cumulative e non si escludono: la garanzia di conformità tutela l’interesse contrattuale all’ottenere un bene conforme, mentre la responsabilità da prodotto difettoso tutela l’integrità personale e patrimoniale del consumatore rispetto ai danni causati dal bene difettoso. Ai fini probatori, il consumatore dovrà documentare: a) la dinamica dell’incendio e la riconducibilità al difetto del motore (relazione dei Vigili del fuoco, perizia tecnica); b) l’entità dei danni materiali al garage e ai beni (preventivi, fatture di riparazione o sostituzione); c) l’esistenza del difetto di conformità e la tempestiva denuncia al venditore
