Ritardo o omissione nella denuncia del difetto del motore al venditore e conseguenze sui diritti di garanzia e sul risarcimento

Un consumatore subisce la rottura del motore dopo 20 mesi dall’acquisto. Continua a utilizzare saltuariamente l’auto nonostante rumori anomali, e solo dopo alcuni mesi invia una comunicazione informale (telefonata o messaggio WhatsApp) al concessionario, senza una vera diffida scritta. Dopo il rifiuto del venditore di intervenire, il consumatore promuove causa chiedendo sostituzione del veicolo o risoluzione del contratto e risarcimento dei danni. Nel regime codicistico generale (artt. 1490 ss. c.c.), l’onere di denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla scoperta è condizione per l’esercizio delle azioni di risoluzione, riduzione del prezzo e risarcimento del danno (art. 1495 c.c.; Cass. II, n. 6234/2000). Nella disciplina speciale dei beni di consumo, l’onere di denuncia è stato rimodulato, ma resta essenziale che il consumatore informi il venditore del difetto di conformità e lo metta in condizione di porvi rimedio entro un congruo termine . La comunicazione al venditore è il presupposto per esigere la riparazione o sostituzione “entro un congruo periodo di tempo” e “senza notevoli inconvenienti” (art. 135-bis Codice del consumo). Finché il venditore non adempie, il consumatore può rifiutare il pagamento del prezzo residuo 16. Sul piano probatorio, compete al consumatore dimostrare l’esistenza del difetto e la tempestività della denuncia rispetto ai termini di legge o di contratto 1917. In mancanza di adeguata prova della comunicazione (es. raccomandata, PEC, email con ricevuta, lettera consegnata a mano con ricevuta firmata), il venditore potrebbe eccepire la decadenza dalla garanzia o contestare la tardività della denuncia. La Cassazione, in tema di garanzia per vizi, ha affermato che l’onere della prova dei vizi grava sul compratore, mentre l’onere di provare la decadenza (tardiva denuncia) grava sul venditore; tuttavia, il compratore deve comunque allegare quando e come ha denunciato il vizio (Cass. S.U. n. 11748/2019; Cass. II, n. 9960/2022). Per il risarcimento dei danni ulteriori (es. fermo tecnico), oltre alla sussistenza del difetto e al nesso causale, il consumatore deve allegare e provare i singoli pregiudizi, non essendo più ammissibile un danno automaticamente in re ipsa, secondo l’impostazione generale sul danno-conseguenza (Cass. S.U. n. 26972/2008). Nel caso pratico, la denuncia solo orale o tramite messaggi informali rende più difficile la prova dell’adempimento degli oneri formali. È quindi prudente che il consumatore invii sempre una diffida scritta (raccomandata A/R o PEC) che: 1) descriva il difetto del motore, 2) indichi la data di insorgenza, 3) chieda espressamente riparazione o sostituzione entro un termine ragionevole, 4) riservi la richiesta di riduzione del prezzo/risoluzione e risarcimento dei danni in caso di inadempimento. Una messa in mora chiara agevola la prova in giudizio e rafforza la posizione del consumatore nel passaggio dai rimedi primari a quelli secondari e nella domanda risarcitoria.

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